Come ottenere una licenza di venditore ambulante in Italia
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Come ottenere una licenza di venditore ambulante in Italia

La licenza di venditore ambulante è il titolo abilitativo richiesto a chiunque voglia esercitare un’attività di commercio ambulante in Italia, che si tratti di cibo da strada, abbigliamento, artigianato o altri settori.

L’iter burocratico per il commercio su aree pubbliche, in particolare, prevede l’apertura della partita IVA, l’iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della autorizzazione comunale (Tipo A o B). Le SCIA possono invece essere richieste per alcune modifiche previste dalla normativa, come la notifica igienico-sanitaria o il subingresso di un nuovo titolare. Tuttavia, non sostituiscono l’autorizzazione principale obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016.

In questo articolo vedremo insieme i requisiti per la licenza di venditore ambulante in Italia, quanto tempo ci vuole, quanto costa e come ottenerla. 

Cos’è la licenza di venditore ambulante?

La licenza di venditore ambulante è l’autorizzazione amministrativa necessaria per esercitare il commercio su area pubblica in Italia. Chiunque voglia vendere prodotti o somministrare cibo da strada su suolo pubblico, in modo fisso o itinerante, deve ottenere questa autorizzazione dal Comune competente prima di iniziare l’attività.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (SAB), possono essere richiesti ulteriori titoli o adempimenti, come previsto dal D.Lgs. 59/2010 (art. 71) e dalle normative regionali o comunali (es. SCIA di somministrazione).

La licenza non è un documento unico e uniforme. La sua natura, inoltre, varia in base alla modalità di vendita scelta, al settore merceologico e alle disposizioni del Comune di riferimento. 

In alcuni casi si tratta di una concessione comunale legata a uno spazio fisso. In altri, di un’abilitazione che consente di operare liberamente su tutto il territorio nazionale. In ogni caso, nessuna attività di commercio ambulante può essere avviata legalmente senza aver completato l’iter burocratico previsto.

Il commercio su area pubblica si distingue in due modalità principali:

  • La vendita su posteggio fisso assegnato, tipica dei mercati;
  • La vendita in forma itinerante, che consente di spostarsi sul territorio.

La scelta tra le due modalità determina il tipo di autorizzazione richiesta e la procedura da seguire.

Chi ha bisogno della licenza di venditore ambulante

Chi ha bisogno della licenza di venditore ambulante?

L’obbligo di autorizzazione riguarda tutte le figure che operano nel commercio ambulante, indipendentemente dal settore merceologico. 

Per quanto riguarda la normativa, sono tenuti a ottenere la licenza:

  • Gli operatori di bancarelle nei mercati rionali e settimanali;
  • I venditori di cibo da strada e gli operatori di street food;
  • Gli artigiani che vendono i propri prodotti in modo itinerante;
  • I commercianti itineranti di abbigliamento, accessori, libri e altri articoli.

Anche per partecipare a mercati e fiere rientranti nel commercio su aree pubbliche è generalmente necessaria un’autorizzazione di tipo A o B. I venditori occasionali (ad esempio hobbisti) o chi partecipa a eventi temporanei, invece, possono essere soggetti a regimi semplificati solo in casi specifici. Questi sono definiti dalle normative regionali e dai regolamenti comunali. 

In queste situazioni possono essere richieste procedure diverse, come iscrizioni, comunicazioni o titoli temporanei. Tuttavia, queste ultime non sostituiscono sempre l’autorizzazione ordinaria.

Licenza di venditore ambulante: tipologie di autorizzazione per il commercio ambulante

La normativa italiana prevede due distinte autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubblica, l’autorizzazione di tipo A e di tipo B. Queste si differenziano in base alla modalità operativa.

Vediamo in dettaglio quali sono le principali differenze tra le due

Autorizzazione di tipo A – Posteggio fisso

L’autorizzazione di tipo A abilita il titolare allo svolgimento del commercio ambulante su un posteggio fisso all’interno di aree mercatali comunali. La concessione del posteggio (distinta dall’autorizzazione) assegna al titolare uno spazio specifico e ha generalmente una durata di 12 anni.

Il titolare può comunque partecipare a fiere fuori dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, seguendo le procedure di assegnazione previste. È quindi la soluzione più adatta a chi intende operare con continuità in un mercato locale.

Autorizzazione di tipo B – Commercio itinerante

L’autorizzazione di tipo B viene rilasciata dal Comune di residenza e consente l’esercizio del commercio itinerante su tutto il territorio nazionale. Il titolare può vendere nei mercati e alle fiere secondo le procedure e i regolamenti comunali, occupando i posteggi disponibili o temporaneamente non assegnati. 

È la scelta ideale per chi vuole spostarsi tra piazze, mercati e manifestazioni senza essere vincolato a una sede fissa.

Come ottenere la licenza di venditore ambulante: l’iter burocratico passo per passo

Ottenere la licenza di venditore ambulante in Italia richiede un preciso iter burocratico. La licenza è solo una parte della procedura per diventare venditore ambulante, quale prevede una serie di passaggi obbligatori.

Ecco tutti i passi da seguire per avviare legalmente la tua attività.

Step 1: Apertura della partita IVA 

Il primo passo per ottenere la licenza di venditore ambulante è aprire la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. In fase di apertura è necessario selezionare il codice ATECO corrispondente all’attività svolta. 

Alcuni codici possibili possono essere: 

  • Il codice 47.81 per il commercio al dettaglio su bancarelle di prodotti alimentari;
  • Il 47.82 per tessili e abbigliamento.

Bisogna inoltre scegliere il regime fiscale più adatto al proprio business. Per molti nuovi ambulanti con ricavi contenuti, il regime forfettario rappresenta un’opzione conveniente. Prevede infatti un’imposta sostitutiva ridotta, minori obblighi contabili e una gestione semplificata della fatturazione. Chi prevede ricavi più elevati o vuole valutare i vantaggi di costi deducibili più ampi potrà invece considerare il regime ordinario.

L’apertura della partita IVA è gratuita e può essere effettuata direttamente online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile appoggiarsi a un intermediario abilitato. I tempi sono generalmente immediati o di pochi giorni lavorativi.

Step 2: Iscrizione alla Camera di Commercio

Prima di avviare l’attività da ambulante è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. Si tratta di quella nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa (o la principale sede dell’attività). Non è quindi necessariamente la provincia di residenza del titolare. 

L’iscrizione certifica l’esistenza legale dell’impresa. Costituisce un requisito imprescindibile per ottenere le autorizzazioni successive.

La domanda di iscrizione va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica (ComUnica). Questa procedura digitale consente di avviare contestualmente anche gli adempimenti verso Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

È consigliabile affidarsi a un consulente o a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per gestire correttamente questa fase. Un’iscrizione incompleta o errata può infatti rallentare l’intero iter burocratico.

Step 3: Richiesta dell’autorizzazione al Comune 

Per il commercio su aree pubbliche non si applica, in via generale, una semplice SCIA. 

È invece previsto un regime autorizzatorio:

  • Tipo A (su posteggio): autorizzazione rilasciata dal Comune che gestisce il mercato o il posteggio.
  • Tipo B (itinerante): autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o della sede legale.

La domanda si presenta normalmente tramite SUAP, ma l’attività può iniziare solo dopo il rilascio dell’autorizzazione (non con effetto immediato come per la SCIA).

La SCIA può riguardare aspetti accessori (es. requisiti igienico-sanitari). Tuttavia, non sostituisce l’autorizzazione prevista dalla normativa D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 222/2016. È comunque consigliabile verificare presso il SUAP competente eventuali requisiti o documenti integrativi richiesti a livello locale.

Step 4: Richiesta dell’autorizzazione di tipo A o tipo B

Dopo aver completato la registrazione, si procede con la richiesta dell’autorizzazione alla vendita al Comune competente. Come già spiegato, si sceglie tra l’autorizzazione di tipo A e di tipo B in base alla modalità operativa prescelta. 

La domanda va presentata allo Sportello SUAP, allegando la documentazione richiesta. Questa può includere, se previsto, la notifica sanitaria (SCIA), gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio e la documentazione fiscale.

Step 5: Requisiti sanitari per la vendita di alimenti (licenza alimentare ambulante)

Chi opera nel settore alimentare (street food, prodotti freschi o bevande) è soggetto a obblighi aggiuntivi rispetto agli altri venditori

In particolare, per ottenere la licenza alimentare ambulante è necessario:

  • Avere una formazione in materia di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), obbligatoria per chi manipola alimenti.
  • Avere frequentato un corso professionale nel settore alimentare. In alternativa, essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di un attestato che comprovi esperienza lavorativa pregressa in un’azienda alimentare.
  • Rispettare tutti i requisiti igienico-sanitari imposti dal Ministero della Salute, relativi alla conservazione, alla somministrazione e alla tracciabilità dei prodotti.
  • Garantire che il mezzo o il chiosco utilizzato per la vendita sia conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti e soggetto a regolari controlli.

La mancata conformità a questi requisiti può comportare la sospensione dell’attività e sanzioni amministrative.

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Step 6: Iscrizione a INPS e INAIL

L’avvio dell’attività ambulante comporta l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali e assicurativi. L’iscrizione all’INPS è sempre necessaria per il versamento dei contributi previdenziali, calcolati in percentuale sul reddito dichiarato.

I venditori ambulanti iscritti come lavoratori autonomi rientrano generalmente nella Gestione Commercianti INPS. Questa prevede il versamento di contributi fissi minimi indipendentemente dal reddito effettivo. A questa va aggiunta una quota variabile sul reddito eccedente la soglia minima.

L’iscrizione all’INAIL è invece obbligatoria solo in determinati casi. Ad esempio, se sono presenti dipendenti o per alcune categorie di lavoratori autonomi (come gli artigiani). Per i commercianti ambulanti senza dipendenti, in generale, non è richiesta. Il premio INAIL, quando dovuto, è calcolato in base alla tipologia di attività e al settore.

L’iscrizione all’INPS deve essere effettuata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, di norma tramite ComUnica insieme ad altri adempimenti. L’iscrizione all’INAIL è richiesta solo se ricorrono le condizioni di legge ma, quando obbligatoria, deve essere effettuata prima dell’avvio dell’attività o dell’inizio di attività soggette a rischio.

Step 7: Permessi locali aggiuntivi

A seconda del Comune e della tipologia di attività, possono essere richiesti ulteriori adempimenti

Alcune normative e permessi locali da considerare includono:

  • Il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), dovuto per l’utilizzo di spazi pubblici per la vendita.
  • Il rispetto delle normative locali sulla gestione dei rifiuti, specialmente per i venditori di alimenti.
  • Eventuali autorizzazioni specifiche per la partecipazione a fiere ed eventi, regolamentate dai singoli bandi comunali.

È comunque sempre consigliabile verificare le disposizioni del Comune di riferimento prima di avviare l’attività. La normativa locale può infatti introdurre requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello nazionale.

Quanto tempo ci vuole per ottenere la licenza di venditore ambulante?

Chi vuole iniziare l’attività di venditore ambulante deve mettere in conto tempi che possono variare sensibilmente in base al caso.

I tempi di avvio del commercio su aree pubbliche dipendono dall’iter autorizzativo:

  • Autorizzazione Tipo A (posteggio fisso): i tempi variano in base alla disponibilità dei posteggi e alla partecipazione a bandi pubblici con graduatoria. In alcuni Comuni le finestre di bando sono limitate, allungando l’attesa.
  • Autorizzazione Tipo B (itinerante): i tempi dipendono dal Comune competente (residenza o sede legale) e dalle procedure locali.

L’iscrizione alla Camera di Commercio e l’apertura della partita IVA sono generalmente rapide. Tuttavia, i tempi complessivi per l’avvio dell’attività non sono uniformi e dipendono in larga misura dalle procedure autorizzative locali

In particolare, per i posteggi su area pubblica di Tipo A i tempi possono essere significativamente più lunghi e non prevedibili. Per le altre modalità, invece, l’avvio può risultare più rapido.

La SCIA può intervenire solo per aspetti accessori (ad esempio, requisiti igienico-sanitari). Tuttavia, non consente l’inizio immediato dell’attività ambulante.

Quanto costa una licenza di venditore ambulante in Italia?

I costi per avviare un’attività di commercio ambulante dipendono da diversi fattori, con quote variabili da Comune a Comune.

In generale, le principali voci di spesa da considerare sono:

  • Diritti di segreteria e spese amministrative per la richiesta di autorizzazione.
  • Canone di concessione del posteggio (per l’autorizzazione di tipo A). È determinato annualmente dal Comune in base alla metratura e alla localizzazione dello spazio.
  • Quota di iscrizione alla Camera di Commercio e diritto annuale, il cui importo varia in base alla forma giuridica, al fatturato, alle unità locali e a eventuali maggiorazioni territoriali.
  • Contributi previdenziali INPS per i commercianti iscritti alla Gestione Commercianti INPS. Prevedono una quota fissa minima, a prescindere dal reddito, più una percentuale sulla parte eccedente il minimale. Tali contributi non variano automaticamente in base al regime fiscale. Tuttavia, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono richiedere una riduzione del 35%. Questa è applicabile all’intero ammontare dei contributi dovuti (sia quota fissa sia quota variabile).
  • Eventuali costi per la formazione obbligatoria nel settore alimentare, come certificazione HACCP e corsi professionali.
  • Costo di acquisto o noleggio delle attrezzature necessarie all’attività, come banchi, gazebo, mezzi di trasporto o chioschi mobili. Rappresentano spesso la voce più rilevante dell’investimento iniziale.

È importante considerare anche i costi ricorrenti annuali, come rinnovi, diritti camerali e contributi previdenziali minimi. Questi incidono sulla sostenibilità dell’attività nel lungo periodo, indipendentemente dai ricavi generati.

Per ottenere una stima precisa dei costi di venditore ambulante applicabili alla propria situazione, è consigliabile richiedere un preventivo diretto al SUAP del Comune o a un consulente fiscale o commercialista.

Requisiti speciali per i venditori di cibo da strada

Il settore del cibo da strada è soggetto a una regolamentazione più articolata rispetto ad altri comparti del commercio ambulante. Chi opera nello street food, infatti, deve anche soddisfare requisiti specifici in materia di sicurezza alimentare e idoneità delle attrezzature.

In particolare, il mezzo o il punto vendita (che si tratti di un furgone attrezzato, di un chiosco mobile o di una bicicletta con carrello) deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie. Inoltre, per le attività alimentari ambulanti, è necessario effettuare la registrazione/notifica presso le autorità sanitarie competenti ai sensi del Reg. CE 852/2004. 

I controlli ispettivi delle ASL si svolgono generalmente dopo l’avvio dell’attività e seguono un approccio basato sul rischio. Non è richiesto un “superamento” preventivo dell’ispezione, salvo specifici casi soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004.

È poi obbligatorio predisporre un piano di autocontrollo basato sul sistema HACCP. Questo deve documentare le procedure adottate per garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi di preparazione e somministrazione.

Sul fronte della tracciabilità, invece, tutti i prodotti alimentari venduti devono rispettare le norme sull’etichettatura previste

In particolare, bisogna prestare attenzione all’indicazione:

  • Degli allergeni (sempre obbligatoria);
  • Della provenienza (richiesta solo per specifiche categorie/casi);
  • Delle modalità di conservazione (richiesta solo per specifiche categorie/casi). 

Le ispezioni delle autorità sanitarie possono avvenire senza preavviso. Pertanto il rispetto di questi requisiti è fondamentale per evitare sanzioni e interruzioni dell’attività.

Quanto guadagna un venditore ambulante?

Il reddito di un venditore ambulante dipende da più fattori, che rendono difficile indicare cifre standard. 

I principali elementi che influiscono sui guadagni dei venditori includono:

  • La localizzazione: operare in zone ad alta frequentazione turistica o in mercati cittadini ben organizzati garantisce generalmente maggiori volumi di vendita rispetto ad aree meno frequentate.
  • La categoria merceologica: il cibo da strada tende ad avere un ciclo di acquisto rapido e una domanda costante. Altri settori, invece, possono essere più sensibili alle tendenze o alla stagionalità.
  • La stagionalità: molti ambulanti concentrano la parte più redditizia dell’anno nei mesi estivi o in coincidenza con fiere, sagre ed eventi locali.
  • La partecipazione a fiere ed eventi: la presenza a manifestazioni di richiamo può generare incassi significativamente superiori rispetto all’attività ordinaria nei mercati settimanali.
  • I metodi di pagamento accettati: i venditori che offrono la possibilità di pagare con carta o smartphone possono aumentare il loro volume d’affari. Riescono infatti ad intercettare anche i clienti che non hanno contante con sé.

Chi riesce a combinare localizzazione, offerta mirata e gestione attenta della stagionalità può quindi costruire un’attività ambulante redditizia. La flessibilità operativa del commercio itinerante consente comunque di adattare progressivamente la propria strategia in base ai risultati ottenuti.

Accettare pagamenti elettronici come venditore ambulante

In Italia, la normativa vigente obbliga i commercianti, inclusi i venditori ambulanti, ad accettare pagamenti elettronici per qualsiasi importo. Il mancato adeguamento espone a sanzioni amministrative.

Per un ambulante, un dispositivo POS mobile è una soluzione pratica e indispensabile. Consente infatti di accettare carte di debito, carte di credito e pagamenti contactless senza essere vincolati a una postazione fissa. Inoltre, facilita le transazioni anche in contesti dinamici come mercati, fiere e vendita itinerante.

Tra i principali vantaggi operativi di un POS mobile troviamo: 

  • Transazioni più rapide;
  • Minor gestione del contante;
  • Uno scontrino medio tendenzialmente più elevato.

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Diventare venditore ambulante fa per te

Diventare venditore ambulante fa per te?

Avviare un’attività di commercio ambulante richiede pianificazione, impegno burocratico e una valutazione attenta dei costi iniziali e dei vincoli normativi. Non si tratta quindi di un’attività improvvisabile. I requisiti professionali del venditore ambulante, le autorizzazioni, gli obblighi previdenziali e le norme igienico-sanitarie richiedono anzi un approccio organizzato fin dalle prime fasi.

Capire come diventare venditore ambulante significa anche valutare onestamente il proprio profilo imprenditoriale. Al tempo stesso, il commercio itinerante offre flessibilità operativa, bassi costi fissi rispetto a un negozio tradizionale e la possibilità di testare prodotti e mercati con investimenti contenuti. 

Il potenziale di guadagno è reale. Tuttavia, dipende fortemente dalla capacità di scegliere la localizzazione giusta, costruire una clientela fidelizzata e adattarsi alla stagionalità della domanda.

Sei disposto ad affrontare l’iter burocratico con serietà e a rispettare tutti gli obblighi normativi? In questo caso, puoi trovare nel commercio ambulante un’opportunità concreta di avviare un’impresa autonoma. 

I costi di ingresso sono inoltre relativamente accessibili rispetto ad altre forme di commercio. Infine, la progressiva digitalizzazione degli strumenti di pagamento ha reso questa attività più efficiente e competitiva anche per i micro-imprenditori.

Conclusioni

Diventare venditore ambulante in Italia richiede il rispetto di precisi obblighi amministrativi, fiscali e, nel caso della vendita di alimenti, igienico-sanitari. I passaggi fondamentali comprendono l’apertura della partita IVA, l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’ottenimento dell’autorizzazione di tipo A o di tipo B.

I costi variano in funzione del Comune e del settore. È quindi consigliabile consultare un professionista per una pianificazione accurata. Con la giusta preparazione e il rispetto della normativa, il commercio ambulante rappresenta una forma d’impresa accessibile ma potenzialmente redditizia.

Domande frequenti 

L’esercizio del commercio ambulante in assenza della prescritta autorizzazione costituisce una violazione amministrativa, punita con sanzioni pecuniarie e con il sequestro e la possibile confisca della merce e delle attrezzature. Diversamente, nei confronti degli operatori regolarmente autorizzati, la reiterazione di violazioni può comportare provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione. I controlli sono effettuati dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine.

Dipende dal tipo di autorizzazione. L’autorizzazione di tipo B consente la vendita itinerante su tutto il territorio nazionale, comprese fiere e mercati, occupando i posteggi disponibili secondo le norme locali. L’autorizzazione di tipo A è invece legata a un posteggio nel Comune che l’ha rilasciata. Tuttavia, consente anche l’esercizio itinerante secondo quanto previsto dalla normativa regionale (di norma almeno su base regionale) e la partecipazione a fiere su tutto il territorio nazionale, seguendo le procedure di assegnazione.

In linea generale, gli obblighi principali (autorizzazione, iscrizione alla Camera di Commercio, apertura della partita IVA) restano validi anche per chi opera solo in determinati periodi dell’anno. Tuttavia, molti Comuni prevedono posteggi stagionali o autorizzazioni temporanee per mercati e fiere. In questi casi è possibile operare con procedure semplificate rispetto a un’attività ambulante ordinaria, nel rispetto delle disposizioni locali e dei limiti di durata e turnover.

I cittadini UE possono richiedere la licenza alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I cittadini extra-UE devono essere in possesso di un permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività autonoma, prima di poter avviare l’iter burocratico per l’autorizzazione.

Sì. L’autorizzazione è rilasciata per macro-settori merceologici (alimentare o non alimentare). Vendere prodotti al di fuori del settore autorizzato costituisce una violazione. Alcune categorie, come farmaci o certi prodotti alimentari, sono soggette a restrizioni aggiuntive o vietate nel commercio ambulante.

Sì. La normativa italiana obbliga tutti i commercianti, inclusi i venditori ambulanti, ad accettare pagamenti elettronici indipendentemente dall’importo. Il mancato adeguamento espone a sanzioni amministrative. Un POS mobile è quindi non solo uno strumento utile per aumentare le vendite, ma un requisito di legge.

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