Come funziona il regime forfettario in Italia: requisiti e regime IVA
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Come funziona il regime forfettario in Italia: requisiti e regime IVA

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che rispettano specifici requisiti. Tra le principali semplificazioni fiscali rientrano l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% nei casi previsti per le nuove attività, e un sistema semplificato di determinazione del reddito.

Non sorprende che sia la scelta più diffusa tra chi comincia un’attività. Secondo l’Osservatorio del Dipartimento delle Finanze, nel primo trimestre 2026 l’hanno adottato 104.136 nuovi titolari, il 56,3% delle aperture; nel secondo trimestre 60.493, pari al 48,7%. In pratica, quasi una nuova partita IVA su due parte da qui.

In questa guida vedremo quali sono i requisiti del regime forfettario e come si calcola la tassazione forfettaria. Inoltre, spiegheremo quali sono gli obblighi IVA e contabili e cosa accade quando si superano le soglie previste dalla normativa fiscale.

Cos’è il regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche che svolgono un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, come liberi professionisti, artigiani, commercianti e imprese individuali. Rispetto al regime ordinario, prevede una gestione fiscale più semplice e alcune semplificazioni fiscali, a condizione di rispettare i requisiti stabiliti dalla legge.

La differenza principale riguarda il modo in cui vengono calcolate le imposte. Nel regime ordinario, in linea generale, il reddito deriva dalla differenza tra i ricavi o compensi e i costi deducibili. Nel forfettario, invece, il reddito imponibile viene calcolato applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale prestabilita, chiamata coefficiente di redditività, variabile in base al tipo di attività. In questo modo, non è necessario dedurre singolarmente le spese sostenute per l’attività.

Sul reddito così determinato si applica generalmente un’imposta sostitutiva del 15%, che prende il posto dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Per chi avvia una nuova attività e soddisfa specifiche condizioni, l’aliquota forfettaria può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.

Un’altra caratteristica importante riguarda l’IVA. Chi applica il regime forfettario, in linea generale, non addebita l’IVA ai propri clienti e non detrae l’IVA pagata sugli acquisti. 

Restano comunque alcuni adempimenti fiscali, tra cui la fatturazione elettronica, la presentazione della dichiarazione dei redditi e il versamento dei contributi previdenziali. Per questo il forfettario semplifica la gestione fiscale, ma non elimina gli obblighi fiscali e contributivi.

Chi può accedere al regime forfettario nel 2026

Chi può accedere al regime forfettario nel 2026

Secondo la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, per accedere al regime forfettario il requisito principale riguarda i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, che non devono aver superato 85.000 euro. Chi svolge più attività deve considerare complessivamente i ricavi e i compensi rilevanti.

Nell’anno precedente, inoltre, le spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori non devono aver superato 20.000 euro lordi. Entrambe le condizioni devono essere rispettate per poter applicare il regime.

Il forfettario può essere utilizzato sia da chi ha già un’attività sia da chi apre una nuova partita IVA. Chi inizia una nuova attività può accedervi dichiarando, al momento della registrazione della partita IVA, di presumere il possesso dei requisiti. Se però sa già che nell’anno supererà la soglia prevista, non può applicare il regime.

Il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta automaticamente l’uscita dal regime nello stesso anno. Se, per esempio, nel 2026 un professionista percepisce 90.000 euro, può continuare ad applicare il forfettario fino alla fine dell’anno, ma dovrà passare al regime ordinario dal 2027.

La situazione cambia se i ricavi o compensi superano 100.000 euro nello stesso anno. In questo caso, il regime forfettario cessa di avere effetto già dall’anno in corso e il contribuente deve applicare le regole del regime ordinario, compresi gli obblighi IVA, a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia.

Il rispetto della soglia di ricavi o compensi e delle spese per il personale non è però sufficiente in ogni caso. Esistono specifiche cause ostative che possono impedire l’accesso o determinare la fuoriuscita dal regime. Tra queste rientrano alcune situazioni legate al lavoro dipendente, alle partecipazioni societarie e ai rapporti con l’ex datore di lavoro.

Lavoro dipendente ed ex datore di lavoro: i limiti da conoscere

Chi vuole accedere al regime forfettario deve verificare anche la propria situazione lavorativa. La soglia prevista normalmente dalla normativa è di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente. Per gli anni 2025 e 2026, tuttavia, il limite è stato temporaneamente innalzato a 35.000 euro. La soglia riguarda il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente, non i ricavi o compensi dell’attività svolta con partita IVA.

È prevista un’eccezione quando il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente. In questo caso, il superamento della soglia non impedisce di per sé l’accesso al forfettario, purché nello stesso anno non siano stati percepiti una pensione o redditi da un altro rapporto di lavoro dipendente.

Un’altra causa ostativa riguarda i rapporti con il datore di lavoro. Chi apre una partita IVA forfettaria non può svolgere prevalentemente la propria attività nei confronti di un datore di lavoro con cui ha attualmente un rapporto di lavoro o con cui ne ha avuto uno nei due periodi d’imposta precedenti. La stessa limitazione vale per i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a quel datore di lavoro.

La regola serve a escludere dal regime le situazioni in cui l’attività autonoma sia svolta, di fatto, prevalentemente per lo stesso datore di lavoro. Esiste però un’eccezione per chi avvia una nuova attività dopo aver completato il periodo di pratica obbligatoria previsto per l’esercizio di arti o professioni.

Altre cause di esclusione dal regime forfettario

Oltre ai requisiti relativi ai ricavi, alle spese per il personale e ai rapporti di lavoro, la normativa individua altre situazioni che impediscono di applicare il regime forfettario. Alcune riguardano il tipo di attività svolta, altre la partecipazione a società o il Paese di residenza.

In particolare, non possono accedere al regime le persone fisiche che:

  • Applicano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari per la determinazione del reddito.
  • Non sono residenti in Italia, salvo i residenti in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni, a condizione che almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto sia realizzato in Italia.
  • Svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
  • Esercitano un’attività individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
  • Esercitano un’attività individuale e controllano direttamente o indirettamente una SRL che svolge un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata con la partita IVA individuale.

Quest’ultimo caso richiede particolare attenzione. Avere una quota di una SRL non comporta automaticamente l’esclusione. Devono essere presenti sia il controllo della società sia il collegamento tra l’attività della SRL e quella svolta individualmente.

Le cause ostative vanno verificate anche dopo l’accesso al regime. Se una di queste situazioni si verifica durante l’anno, in linea generale la fuoriuscita dal regime fiscale agevolato avviene dall’anno successivo.

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Regole IVA e fatturazione elettronica

Uno degli aspetti più caratteristici del regime forfettario riguarda l'IVA. Chi applica questo regime, infatti, non addebita l'IVA ai propri clienti sulle operazioni effettuate e, allo stesso tempo, non può detrarre l'IVA pagata sugli acquisti. Di conseguenza, una fattura emessa da un forfettario non presenta l'IVA in rivalsa come avviene normalmente nel regime ordinario.

Questa particolare disciplina comporta anche diverse semplificazioni fiscali. 

In generale, il contribuente forfettario è esonerato:

  • Dalla liquidazione e dal versamento periodico dell'IVA, salvo specifiche operazioni, come alcuni acquisti dall'estero o soggetti a reverse charge;
  • Dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
  • Dalla tenuta e conservazione dei registri IVA, con alcune eccezioni previste dalla normativa;
  • Dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

L'assenza dell'IVA non significa però che il forfettario sia esonerato da qualsiasi adempimento. Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse entro 12 giorni attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Anche se la fattura non contiene l'IVA, possono essere dovuti altri importi. In particolare, sulle fatture soggette a imposta di bollo di importo superiore a 77,47 euro si applica il bollo nella misura prevista dalla normativa. Il relativo addebito al cliente è una possibilità da gestire secondo le regole applicabili, ma non deve essere confuso con l'IVA.

Il regime prevede quindi un vero e proprio esonero IVA sul piano dell'applicazione e della detrazione dell'imposta, accompagnato da una riduzione degli adempimenti. La fatturazione elettronica, invece, rimane un obbligo anche per chi applica il forfettario.

Come si calcola il reddito imponibile

Come si calcola il reddito imponibile

Nel regime forfettario, l'imposta non viene calcolata direttamente sull'intero importo dei ricavi o dei compensi. Il primo passaggio consiste nel determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO dell'attività.

Il coefficiente rappresenta, in modo forfettario, la quota dei ricavi o compensi considerata come reddito. La percentuale varia in base al tipo di attività. Per questo, due professionisti con lo stesso fatturato possono avere un reddito imponibile diverso.

Per esempio, se un'attività ha un coefficiente di redditività del 78% e nel corso dell'anno percepisce 40.000 euro, il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva è pari a 31.200 euro:

40.000 € × 78% = 31.200 €

Il 22% restante non viene quindi considerato reddito imponibile, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute. Proprio per questo, nel forfettario le spese dell'attività non vengono normalmente dedotte una per una come avviene nel regime ordinario.

Una volta determinato il reddito imponibile, si applica l'imposta sostitutiva del 15%. Nell'esempio, prima di considerare gli eventuali contributi previdenziali deducibili, l'imposta sarebbe quindi pari a:

31.200 € × 15% = 4.680 €

Per chi avvia una nuova attività e possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa, l'aliquota può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta. Nell'esempio precedente, l'imposta sarebbe quindi pari a 1.560 euro anziché 4.680 euro.

Il calcolo effettivo può essere più articolato perché dal reddito forfettario possono essere dedotti, nei casi previsti, i contributi previdenziali versati. L'imposta sostitutiva viene quindi applicata al reddito determinato secondo le regole del regime, dopo le deduzioni ammesse.

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Contributi previdenziali INPS

Il regime forfettario non elimina i contributi previdenziali. Chi svolge un'attività con partita IVA deve comunque versarli alla propria gestione previdenziale. L'importo e le modalità di calcolo dipendono dal tipo di attività e dalla gestione INPS o dalla Cassa professionale di appartenenza.

Per i liberi professionisti senza una Cassa previdenziale autonoma, il riferimento è generalmente la Gestione Separata INPS. I contributi vengono calcolati applicando l'aliquota prevista per l'anno di riferimento al reddito professionale. Per il 2026, secondo la circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8, l'aliquota complessiva è del 26,07% per chi non è pensionato e non è assicurato presso un'altra forma di previdenza obbligatoria. Scende al 24% per chi è già coperto da un'altra forma previdenziale o è pensionato.

Il sistema è diverso per artigiani e commercianti, che sono iscritti alle relative gestioni INPS. In questo caso, secondo la Circolare numero 14 del 09-02-2026, è previsto un contributo minimo obbligatorio, da versare anche quando il reddito è contenuto, oltre a una contribuzione calcolata sulla parte di reddito che supera il minimale. Per il 2026 le aliquote sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti.

Chi rientra nel regime forfettario e svolge un'attività soggetta alla Gestione artigiani o commercianti può inoltre richiedere la riduzione del 35% dei contributi previdenziali, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa. Si tratta di un'agevolazione contributiva distinta dalla tassazione forfettaria e non viene applicata automaticamente a tutti i titolari di partita IVA.

I contributi previdenziali versati hanno inoltre un effetto sul calcolo dell'imposta. Nei limiti previsti dalla normativa, possono essere dedotti dal reddito forfettario prima di applicare l'imposta sostitutiva. Per questo, nel calcolare il costo complessivo della partita IVA, è importante considerare separatamente imposta sostitutiva e contributi INPS.

POS, corrispettivi e adempimenti

Applicare il regime forfettario non esonera dall'obbligo di accettare i pagamenti elettronici. Chi vende prodotti o presta servizi, anche professionalmente, deve accettare pagamenti con gli strumenti previsti dalla normativa, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica. 

Il rifiuto di un pagamento elettronico può comportare una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. Non è prevista una soglia minima dell'importo sotto la quale il cliente possa essere obbligato a pagare in contanti.

Gli obblighi relativi alla certificazione dei ricavi dipendono invece dal tipo di attività. Chi effettua operazioni per le quali è prevista la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, deve utilizzare un registratore telematico o gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per emettere il documento commerciale e trasmettere i dati.

Per i soggetti interessati, dal 2026 è inoltre previsto il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico, come il POS, e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi. Per i POS già in uso a gennaio 2026, il collegamento doveva essere effettuato entro il 20 aprile 2026. Per le nuove attivazioni o per le variazioni, invece, il termine segue le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

In pratica, chi opera in regime forfettario deve comunque assicurarsi che pagamenti, fatture e corrispettivi siano correttamente documentati e coerenti con la propria contabilità. Il forfettario semplifica diversi adempimenti fiscali, ma non elimina gli obblighi di certificazione e tracciabilità previsti per la specifica attività svolta.

Per gestire gli incassi, una soluzione come myPOS permette di associare i pagamenti con carta a un conto aziendale dedicato, sul quale vengono accreditati i fondi delle transazioni. Il conto myPOS consente inoltre di monitorare vendite e movimenti attraverso la piattaforma online o l'app, facilitando la gestione quotidiana degli incassi.

Quando devi uscire o cambiare regime

Il superamento delle soglie di ricavi o compensi non produce sempre lo stesso effetto sul proprio regime fiscale. Se nell'anno si supera il limite di 85.000 euro, ma non quello di 100.000 euro, il regime forfettario resta applicabile fino alla fine dell'anno e si passa al regime ordinario dall'anno successivo.

La situazione cambia quando i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro nello stesso anno. In questo caso, il regime forfettario cessa immediatamente. Il passaggio al regime ordinario avviene già nell'anno in corso e l'IVA deve essere applicata a partire dall'operazione che determina il superamento della soglia.

Per esempio, se un professionista raggiunge 92.000 euro nel 2026, può continuare ad applicare il forfettario fino al 31 dicembre e passerà al regime ordinario dal 2027. Se invece con un'operazione arriva a 102.000 euro, il superamento dei 100.000 euro comporta l'uscita immediata dal regime e l'applicazione dell'IVA all'operazione che fa oltrepassare la soglia.

Quando si verifica il passaggio, è importante aggiornare tempestivamente la gestione della partita IVA, la fatturazione elettronica e gli eventuali documenti utilizzati per l'attività. È inoltre opportuno coordinarsi con il commercialista o con il servizio di assistenza fiscale per verificare gli adempimenti, le scadenze fiscali e l'eventuale adeguamento dei contributi previdenziali.

Il regime “Small Enterprises” dell'UE dal 2025

Il regime “Small Enterprises” dell'UE dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime europeo di franchigia IVA per le piccole imprese, noto come SME scheme (Small Enterprises Scheme). La novità permette alle imprese che rispettano determinati requisiti di applicare l'esenzione IVA anche alle operazioni effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea, riducendo gli adempimenti legati all'IVA transfrontaliera.

Per accedere al regime, il volume d'affari complessivo realizzato nell'Unione europea non deve superare 100.000 euro nell'anno corrente e in quello precedente. Devono inoltre essere rispettate le soglie nazionali previste dallo Stato membro in cui si vuole applicare la franchigia. Il sistema prevede una registrazione unica nello Stato di stabilimento, comunicazioni trimestrali semplificate e fatture con modalità specifiche.

Il nuovo sistema riguarda però l'IVA e non sostituisce il regime forfettario italiano. Il forfettario continua infatti a determinare il reddito imponibile attraverso il coefficiente di redditività e prevede l'imposta sostitutiva, mentre lo SME scheme disciplina esclusivamente il trattamento IVA delle operazioni che rientrano nella franchigia. Per chi svolge attività con clienti o operazioni in diversi Paesi dell'UE, è quindi importante valutare separatamente le regole del regime forfettario e quelle della franchigia IVA europea.

Conclusioni

Il regime forfettario può semplificare la gestione fiscale di liberi professionisti e imprese individuali, grazie alla determinazione forfettaria del reddito, all'imposta sostitutiva e a diversi esoneri IVA e contabili. Per accedervi e mantenerlo, però, è necessario verificare con attenzione requisiti, soglie di ricavi, cause di esclusione e obblighi previdenziali. 

Fatturazione elettronica, pagamenti elettronici e corretta gestione dei documenti restano infatti parte degli adempimenti ordinari. Anche il superamento delle soglie può richiedere il passaggio a un altro regime. Una verifica periodica della propria situazione aiuta quindi a rispettare la normativa fiscale e le relative scadenze.

Domande frequenti 

Tra i principali svantaggi ci sono l'impossibilità di dedurre analiticamente i costi dell'attività e di detrarre l'IVA sugli acquisti. Per chi sostiene spese elevate, il regime ordinario può risultare più adatto. Inoltre, il forfettario prevede specifiche soglie e cause di esclusione che devono essere monitorate nel tempo.

Non esiste un costo fisso unico per tutte le partite IVA forfettarie. Oltre agli eventuali costi di commercialista, software o altri servizi, bisogna considerare soprattutto i contributi previdenziali. Per artigiani e commercianti sono previsti contributi minimi, mentre per i professionisti iscritti alla Gestione Separata i contributi dipendono dal reddito.

Il coefficiente di redditività dipende dal codice ATECO e dalla tipologia di attività svolta. Le percentuali previste dalla normativa variano, ad esempio, dal 40% per alcune attività commerciali fino al 78% per molte attività professionali. Il coefficiente applicabile deve essere verificato in base al proprio codice ATECO.

Non esiste una conversione fissa tra fatturato lordo e guadagno netto, perché il risultato dipende dal coefficiente di redditività, dall'aliquota dell'imposta sostitutiva, dai contributi previdenziali e da eventuali altre spese. Per determinare quanto rimane effettivamente, è quindi necessario partire dal tipo di attività e dalla relativa gestione previdenziale.

L'importo dipende soprattutto dal coefficiente di redditività e dai contributi previdenziali applicabili. Per ottenere un calcolo realistico bisogna quindi considerare il codice ATECO, l'eventuale aliquota del 5% o del 15% e la gestione previdenziale. Il fatturato necessario può quindi variare sensibilmente tra professionisti con attività diverse.

Nel regime forfettario, le spese sostenute per l'attività non vengono generalmente dedotte singolarmente. I costi sono considerati in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività applicato ai ricavi o compensi percepiti. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori, che possono essere dedotti dal reddito determinato secondo le regole del regime, nei limiti previsti dalla normativa.

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